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Canone Unico Patrimoniale

Canone Unico Patrimoniale

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l’istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

I due nuovi canoni sostituiscono: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Delibera n. 31 2021

Tariffe affissioni

Tariffe Canone patrimoniale di concessione

Tariffe pubblicità

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