IMU
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2020 >>> è stato approvato il regolamento IMU, in vigore dal 01/01/2020
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 27/12/2024 >>> sono state approvate le tariffe valide per il 2025
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2020 >>> sono state approvate le tariffe valide fino al 2024
La modulistica necessaria per pagare correttamente l'IMU si trova in questa sezione del sito >>>
Qui di seguito sono riportate le tariffe IMU degli ultimi 5 anni
A decorrere dall’anno d’imposta 2025 i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal prospetto predisposto dal Ministero Economia e Finanze.
In attuazione di tale obbligo, con delibera n. 98 del 27/12/2024 >>>, sono state approvate le nuove aliquote IMU >>> per il corrente anno d’imposta.
Per l'IMU 2024 la normativa e il Regolamento Comunale rimangono quelli vigenti a decorrere dall'anno 2020 in poi, alla cui sezione si rimanda per la consultazione degli atti, per la modulistica e per una guida sintetica.
Restano confermate le aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2020 >>>
Per l'IMU 2023 la normativa e il Regolamento Comunale rimangono quelli vigenti a decorrere dall'anno 2020 in poi, alla cui sezione si rimanda per la consultazione degli atti, per la modulistica e per una guida sintetica.
Restano confermate le aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2020 >>>
Per l'IMU 2022 la normativa e il Regolamento Comunale rimangono quelli vigenti dall'anno 2020 alla cui sezione si rimanda per la consultazione degli atti.
NOVITÀ
CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO Limitatamente all’anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia,l’imposta municipale propria è ridotta al 37,5%.
Rimane l’agevolazione anche per la tassa rifiuti (sia tassa sui rifiuti avente natura di tributo sia tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo) dovuta in misura ridotta di due terzi (obbligo di presentazione autocertificazione, vedere modello in sezione modulistica).
FABBRICATI MERCE A decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati MERCE, ossia i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU .
Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l’obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell’esenzione .
La normativa IMU e il Regolamento Comunale rimangono quelli vigenti dall'anno 2020 alla cui sezione si rimanda per la consultazione degli atti.
NOVITA’ - A decorrere dall'anno d'imposta 2021 la L. 178/2020. art. 1, comma 48 ha stabilito che l'IMU si paga per la metà, sulla sola abitazione (non per le pertinenze), non locata o in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Sulla medesima unità immobiliare ad uso abitativo la TARI è ridotta in misura di due terzi.
Gli stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
ESENZIONI IMU PER ENERGENZA COVID-19
A seguito degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sono previste le seguenti esenzioni:
► Esenzione per la sola prima rata di acconto 2021(art 1, comma 599, Legge n. 178/2020):
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate*
* Dalle “attività esercitate” ai fini IMU di cui sopra vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi (c.d. “locazioni turistiche”) e non utilizzati nella forma commerciale degli “affittacamere”, anche in considerazione del fatto che l’espressione “gestore delle attività ivi esercitate” richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall'art. 2082 c.c., che svolge l’attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico, caratteristiche che accomunano tutte le fattispecie elencate dalla legge.
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
Oltre alle esenzioni suddette la L. n. 69 del 21/05/2021 (legge di conversione del decreto Sostegni), all’articolo 6-sexies, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso decreto, commi da 1 a 4.
Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti:
ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il calo di fatturato.
L’esonero spetta esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
► Esenzione per tutto l’anno 2021 (art. 78 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126 del 13/10/2020): immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
► Esenzione per tutto l'anno 2021 (art. 4 ter D.L. 73/2021 inserito con Legge di conversione 106 del 23/07/2021): per gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo, su cui i possessori persone fisiche, abbiano ottenuto in proprio favore:
a) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021
b) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
A seguito del protrarsi dell'emergenza covid non è dovuta la seconda rata dell'IMU:
Per gli immobili individuati dall'art. 78 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “decreto agosto”);
per gli immobili individuati dall'art. 9 del D.L n. 137/2020 (c.d. "decreto ristori 1");
per gli immobili individuati dall'art. 5 del D.L. 149/2020 (c.d. "decreto ristori 2").